Installazione di un nuovo ascensore in condominio: delibera e riparto della spesa

Il progressivo invecchiamento della popolazione porta all’attenzione alcuni importanti temi come la possibilità di installare nei condomini, che non ne sono dotati, impianti ascensori o piattaforme elevatrici.

Questo articolo vuole approfondire gli aspetti legali relativi all’approvazione dell’esecuzione del lavoro nell’ambito condominiale.

Preliminarmente è opportuno precisare che quando un condominio è dotato più scale ogni singola scala – in relazione a questi tipi di intervento – deve essere considerata come condominio autonomo, si parla del c.d. “condominio parziale”.

LE MAGGIORANZE PER L’APPROVAZIONE DEL LAVORO.

L’intervento di installazione di un nuovo ascensore rappresenta un’innovazione e per la sua realizzazione è necessario un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno i 2/3 dei millesimi di proprietà (della scala). Tuttavia, se l’installazione dell’ascensore è volta a eliminare le barriere architettoniche di un edificio, per deliberare l’intervento è sufficiente il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno 1/2 dei millesimi di proprietà (della scala); in tal caso infatti assume rilievo l’interesse delle persone disabili all’eliminazione delle barriere architettoniche, oggetto di un diritto fondamentale.

I CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI COSTI DI REALIZZAZIONE E DI MANUTENZIONE DELL’ASCENSORE.

Il costo per l’intervento di installazione di un nuovo ascensore, se approvato dall’assemblea, deve essere ripartito in base ai millesimi di proprietà. Prima dell’approvazione dei lavori deve essere costituito, come previso dall’art. 1135 c.c, un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori. I costi per le future manutenzioni/sostituzioni dell’impianto ascensore, invece, devono essere ripartiti, ai sensi dell’art. 1124 c.c., per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.

IL DIRITTO DI ESONERO DALLA SPESE PER I CONDOMINI DISSENZIENTI.

Occorre sottolineare che l’installazione di un nuovo ascensore è un’innovazione gravosa. Secondo l’art. 1121 del Codice civile, i condomini che non intendono trarre vantaggio da tali innovazioni sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. Ciò significa che è consentito al singolo condomino di sottrarsi alla relativa spesa per la quota che gli compete. In tal caso tuttavia il condomino è tenuto a formalizzare il proprio dissenso in occasione dell’assemblea. 

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