L’iscrizione nell’albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio del Tribunale, per i processi civili, è riservata a coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica nella materia di appartenenza, comprovabile a mezzo di titoli e documenti ex art. 15 della disp. att. c.p.c.
Per il ruolo e la funzione riconosciuti al C.T.U., ai fini della iscrizione all’albo relativo, non è sufficiente l’ordinaria competenza derivante dal titolo di studio e dallo svolgimento nel tempo dell’attività tecnica, ma è necessaria l’acquisizione di una competenza “speciale”, cioè non comune.
Nell’ambito condominiale assume particolare rilevanza aver conseguito l’iscrizione come C.T.U. nelle categorie SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE, con specializzazione ENTI NON COMMERCIALI, tenuto conto della particolare natura del condominio che è un ente di gestione privo di personalità giuridica.