Per il diritto condominiale, l’avv. Luca Gentilini è a disposizione dei propri clienti per valutare la tempestiva impugnazione delle delibere dell’assemblea di condominio nel caso in cui le stesse risultassero invalide.
Le delibere assembleari risultano sostanzialmente invalide qualora siano state assunte in violazione del regolamento condominiale o delle norme che regolano il procedimento assembleare, se il loro contenuto non è conforme alla legge ovvero per mancato raggiungimento delle maggioranze necessarie.
La giurisprudenza suddivide i casi di invalidità in due tipologie: l’annullabilità e la nullità, a seconda della gravità e dell’intensità del vizio di cui è affetta la delibera stessa.
Sono considerate annullabili le delibere:
– affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali o regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell’assemblea;
– genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione;
– con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea;
– adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale;
– che violano norme che richiedono maggioranze qualificate in relazione all’oggetto.
Al contrario, secondo giurisprudenza, sono nulle le delibere:
– prive degli elementi essenziali;
– con oggetto impossibile o illecito;
– con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea;
– che incidono su diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini;
– comunque invalide in relazione all’oggetto.
L’art. 1137 c.c. prevede che ogni condomino può adire l’autorità giudiziaria chiedendo l’annullamento della delibera invalida e, in presenza dei necessari presupposti, anche la sospensione preventiva dell’efficacia esecutiva della medesima; ciò al fine di evitare il grave pregiudizio economico che deriverebbe dalla messa in esecuzione di una delibera viziata.