L’amministrazione di sostegno è una misura di protezione introdotta nel Codice Civile dalla L. 6/2004 a sostegno delle fragilità.
A differenza degli istituti più invasivi dell’interdizione e dell’inabilitazione, l’amministrazione di sostegno si rivolge a persone che, seppur capaci di intendere e di volere, si ritrovino nell’impossibilità – anche parziale o temporanea – di provvedere ai propri interessi.
L’impossibilità può essere conseguenza di un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica che determina una condizione di fragilità; per tale ragione l’Istituto viene largamente promosso in favore di persone anziane, sia che esse si trovino accolte in strutture di supporto o meno.
L’amministrazione di sostegno assiste il beneficiario nella gestione e nella cura dei propri interessi – sia patrimoniali che personali – affiancando la propria decisione alla volontà dell’amministrato, che conserva in ogni caso la capacità di scelta.
L’amministratore di sostegno, ad esempio, si impegnerà a gestire la posizione finanziaria dell’amministrato, a provvedere ai pagamenti e/o alla riscossione di eventuali utili, ad assumere scelte nell’esclusivo interesse del beneficiario nonché ad amministrarne i beni.
In ogni caso, l’Amministrazione di Sostegno si caratterizza per essere un istituto estremamente flessibile, che consente di adottare le misure di protezione più adatte alle esigenze del singolo e di adattarle nel tempo.
L’amministratore di sostegno è nominato dal Giudice Tutelare del luogo di residenza del beneficiario, su ricorso da presentarsi alternativamente a cura del beneficiario stesso, del coniuge, dell’unito civilmente, dello stabile convivente, dei parenti entro il quarto grado ovvero dagli affini entro il secondo grado.
Anche i servizi sanitari e sociali impegnati nella cura e assistenza del soggetto, qualora lo ritengano, sono tenuti a proporre ricorso al Giudice Tutelare.
L’amministratore di sostegno viene preferibilmente scelto tra persone vicine all’amministrato, tuttavia, qualora non vi siano o non vi acconsentano, il Giudice provvede a nominare un soggetto terzo.
L’indicazione degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno è contenuta nel decreto di nomina.
Tale istituto, pertanto, rappresenta un utile strumento di supporto alla gestione del centro di interessi patrimoniali e non patrimoniali dei soggetti fragili – qualificandosi altresì come un importante appoggio alle famiglie – tale in ogni caso ad assicurare il rispetto della dignità umana e della volontà della persona.