Per affermare la validità delle clausole regolamentari «contrattuali» che limitano i diritti del singolo condòmino non è sufficiente il mero rinvio, contenuto nell’atto di compravendita, al regolamento. Come ribadito dalla sentenza in commento infatti, è indispensabile sia la riproduzione delle clausole nell’atto di acquisto sia la loro specifica trascrizione ai fini dell’opponibilità ultra partes.
CASS., II, 9 AGOSTO 2022, N. 24526, REL. PRES. MANNA: «Le clausole contenute in un regolamento condominiale di formazione contrattuale, le quali limitino la facoltà dei proprietari delle unità singole di adibire il proprio immobile a determinate destinazioni, hanno natura contrattuale e, pertanto, ad esse deve corrispondere una tecnica formativa di pari livello formale e sostanziale, che consiste in una relatio perfecta attuata mediante la riproduzione delle suddette clausole all’interno dell’atto d’acquisto della proprietà individuale, non essendo sufficiente, per contro, il mero rinvio al regolamento stesso». «Le clausole contenute in un regolamento condominiale di formazione contrattuale, le quali limitino la facoltà dei proprietari delle unità singole di adibire il loro immobile a determinate destinazioni, costituiscono servitù reciproche a favore e contro ciascuna unità immobiliare di proprietà individuale, e sono soggette, pertanto, ai fini dell’opponibilità ultra partes, alla trascrizione in base agli artt. 2643, n. 4 e 2659, primo comma, n. 2 c.c.».