Con la sentenza 11034/2016 del 27/06/2016, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che “l’assemblea di condominio non può assegnare, in via esclusiva e a tempo indeterminato, uno o più posti auto a determinati condomini, senza invece optare per la turnazione: questo perché si tratta di beni comuni, sui quali è vietata ogni limitazione all’uso e al godimento spettante – per legge – anche agli altri condomini sullo stesso spazio.”
Tale limitazione, tuttavia, vale solo nel caso in cui non vi sia stato un accordo all’unanimità dei voti di tutti i proprietari dell’immobile.
In quest’ultimo caso si parla di “autolimitazione del proprio diritto di proprietà da parte del contitolare”.
Di conseguenza, è valida l’assegnazione in via esclusiva di un posto auto solo in caso di delibera approvata all’unanimità dei partecipanti al condominio. Inoltre, per rivedere tale accordo, configurandosi quale vincolo di natura contrattuale, sarà necessaria una nuova deliberazione dell’assemblea presa all’unanimità dei voti di tutti i proprietari.