Condominio: quando si costituisce?

IL CONDOMINIO

Si ha condominio quando in un edificio esistono contemporaneamente più unità immobiliari di proprietà esclusiva unitamente a delle parti comuni, strutturalmente e funzionalmente connesse alle prime. Il condominio si costituisce automaticamente e di diritto, senza la necessità di un’apposita deliberazione.

La Suprema Corte di Cassazione precisa che: “La nascita di un condominio di edificio non postula un formale atto costitutivo, ma si verifica pleno iure con la costruzione su suolo comune, o con il frazionamento da parte dell’unico proprietario o comproprietario pro indiviso, di un edificio, i cui piani o porzioni di piano vengano attribuiti a due o più soggetti in proprietà esclusiva” (Cass. civ. Sez. II, 21/10/1978, n. 4769).

La conseguenza dell’avvenuta costituzione del condominio determina l’applicabilità delle norme ad esso relative (artt. 1117-1139 c.c. e artt. 59-72 disp att. c.c.).

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L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

L’amministratore è il soggetto incaricato dai condomini di gestire le parti comuni, le problematiche manutentive, il rispetto delle disposizioni di legge (civilistiche, fiscali e contabili) relativamente all’edificio condominiale.

La nomina dell’amministratore di condominio è obbligatoria quando sono presenti almeno 9 condomini cioè 9 diversi proprietari a prescindere dal numero delle unità immobiliari. In ogni caso, anche se in numero inferiore a 9, i condomini possono scegliere di conferire incarico ad un amministratore.

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